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Regolamento

Comitato per le Pari Opportunità (CPO)
istituito presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
con DP CNR prot. 015201 del 9.4.99 ai sensi dell'art. 5 del DPR 12/2/91 n. 171

Art. 1- Finalità

Il Comitato per le pari opportunità (CPO), nell’espletamento dei compiti affidatigli dalle disposizioni vigenti in materia, in particolare dal D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 avente ad oggetto il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28-11-2005, n. 246”, si propone di favorire l’uguaglianza sostanziale nel lavoro tra donne e uomini e di garantire pari dignità sul posto di lavoro a tutte le categorie sottorappresentate, individuando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta che ne ostacoli la piena realizzazione.

Art. 2 - Compiti del Comitato

Il CPO esercita il ruolo di studio, di proposizione, di consultazione e di partecipazione alle decisioni, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 ed in particolare:

  • promuove nell’ambiente di lavoro la conoscenza delle tematiche relative alle diversità ed alle pari opportunità, utilizzando gli strumenti informativi interni ed esterni del CNR ed organizzando incontri con gli Organi di Governo, con i dirigenti, con i responsabili di struttura ed i dipendenti tutti;
  • promuove studi, seminari, convegni, anche in collaborazione con altri Enti, Università, Istituti, Comitati ed altri Organismi di parità, nonché con le OO.SS. operanti nell’Ente;
  • promuove iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive nazionali ed europee in tema di pari opportunità, ispirando in particolare la sua azione ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Carta europea dei Ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, allegati alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell’11 marzo 2005, n. 251;
  • sollecita l’intervento dell’Ente su fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta, comportamenti e atteggiamenti lesivi ed offensivi delle libertà personali, molestie sessuali nei luoghi di lavoro e mobbing, svolgendo, in tale specifico ambito, ai sensi dell’art. 24 co. 5 del CCNL 2002-2005 del Comparto Ricerca, un’azione congiunta a quella del costituendo Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing; formula raccomandazioni e proposte per la definizione di codici di condotta per la prevenzione degli stessi;
  • raccoglie casistiche presentate da singoli o da gruppi, utili alla promozione di azioni positive;
  • promuove indagini conoscitive, analisi e ricerche finalizzate alla formulazione di proposte di azioni positive in merito ad accesso, progressione di carriera, attribuzione di incarichi di responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, figure professionali, formazione e aggiornamento del personale, orario ed organizzazione del lavoro;
  • si attiva per l’individuazione e la sperimentazione di nuovi modelli di relazione vita-lavoro, per l’istituzione ed il miglioramento di infrastrutture e di servizi sociali all’interno dei luoghi di lavoro, nella prospettiva di una maggiore conciliazione tra attività professionale e vita familiare;
  • valuta gli effetti delle iniziative assunte dall’Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, proponendo, se necessario, l’introduzione di elementi correttivi per neutralizzare possibili effetti discriminatori;
  • interviene nel processo di elaborazione del piano triennale dell’Ente, formulando proposte di indirizzo e di orientamento per una politica di gestione, sviluppo e valutazione delle risorse umane in un’ottica di genere.

Nell’espletamento delle proprie funzioni, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, il Comitato costituisce organismo di riferimento per tutte le problematiche attinenti, in via diretta o indiretta, a questioni di parità e di pari opportunità.

A tale scopo il Comitato individua gli opportuni interventi, designando di volta in volta la/le propria/e delegata/e o relazionando agli Organi di Governo e di Gestione.

Il Comitato deve essere preventivamente informato della trattazione delle materie di contrattazione decentrata in scadenza e farsi promotore nei confronti delle parti titolate alla negoziazione decentrata, nell’ambito delle proprie competenze, di eventuali suggerimenti. Può altresì partecipare, in qualità di osservatore, tramite il/la Presidente o un suo sostituto, alle riunioni di contrattazione decentrata, qualora ciò sia utile al perseguimento dei propri compiti.

Art. 3 - Azioni positive

Le proposte di azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, di cui il CPO deve farsi promotore ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.lgs. 11 aprile 2006, n.198, sono oggetto di contrattazione integrativa.

Le modalità di attuazione delle predette misure sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS. rappresentative, secondo le procedure individuate dal vigente CCNL del Comparto Ricerca.

Art. 4 – Accesso all’informazione e ai dati

Il CPO, per il raggiungimento dei propri obiettivi, ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione dell’Ente, oltre che a tutti i dati che riterrà utili all’individuazione di situazioni di discriminazione, nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti, in particolare di quella a tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 marzo 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”.

Il Comitato deve essere preventivamente informato sugli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione. Al Comitato deve essere garantito l’accesso diretto a tutte le delibere del C.d.A.

In conformità a quanto espressamente previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1993 n. 12 ed al fine di facilitare il CPO, nel quadro di una "continua e costante collaborazione tra amministrazioni e comitati", l’Ente, nel rispetto della richiamata normativa a tutela della privacy, dovrà rendere disponibili i dati statistici del personale e tutti gli altri dati di interesse del CPO, per un costante monitoraggio dell’andamento occupazionale, dei percorsi di carriera, della formazione e dell’aggiornamento professionale, delle forme di lavoro precario, delle differenze salariali, in modo da consentire la predisposizione degli opportuni interventi correttivi prima che si manifestino aree di criticità e di discriminazione.

La richiesta di dati o di collaborazioni interne di cui al presente articolo sono effettuate per iscritto al Direttore-Dirigente della struttura competente, con la quale il CPO concorda i tempi di risposta.

Art. 5 - Composizione del Comitato

Il CPO, costituito nei modi indicati dai Contratti Collettivi di Comparto e dalle leggi vigenti in materia, è a tutti gli effetti organismo dell’Ente.

E’ presieduto da un rappresentante dell’Ente.

I componenti del Comitato restano in carica 4 anni e comunque, per l’ordinaria amministrazione, fino alla nomina di un nuovo Comitato e sono rinominabili per una sola volta.

In occasione del rinnovo del Comitato, il/la Presidente è eletto/a a maggioranza assoluta dei componenti.

Il/La Vice-Presidente, eletto/a fra i membri effettivi del Comitato con la maggioranza qualificata dei componenti, ha il compito di sostituire il/la Presidente in caso di assenza.

La segreteria del CPO , composta da una o più persone a tempo pieno o part-time, svolge funzioni si supporto al Comitato e a tutte le iniziative collegate alle pari opportunità;. cura la redazione e la raccolta dei verbali delle riunioni, la corrispondenza interna ed esterna, l’archivio del CPO

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

Al/Alla Presidente del CPO spetta la rappresentanza interna ed esterna del Comitato, la convocazione, la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

Il/la Presidente del CPO, in accordo con gli altri membri del CPO stesso, richiederà la sostituzione dei componenti qualora questi siano assenti ingiustificati consecutivamente per tre volte alle riunioni del Comitato e/o dei Gruppi di lavoro di cui al successivo comma 9.

Il Comitato si riunisce di regola una volta ogni due mesi, salvo casi straordinari.

Il Comitato può essere convocato dal Presidente o in sua assenza da chi ne fa le veci, su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti.

La convocazione è effettuata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, 7 giorni prima della data fissata e deve indicare l’ordine del giorno della riunione, il luogo, l’ora di inizio della stessa e quella del presunto termine.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne comunicazione alla Segreteria almeno 3 giorni prima della data della riunione medesima.

Le attività svolte dai componenti del Comitato sono considerate attività di servizio a tutti gli effetti.

Il Comitato:

  • può operare in gruppi o commissioni di lavoro per i quali sarà individuato un referente;
  • può avvalersi, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 30-03-2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni) della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavori misti, nel caso in cui non sia possibile reperire personale di adeguata professionalità all’interno dell’Ente;
  • partecipa, attraverso un proprio rappresentante da eleggere in seno al Comitato stesso, alle attività del “Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing”, così come previsto dal vigente CCNL di Comparto.

L’Ente garantisce il normale funzionamento del C.P.O, mettendo a disposizione del CPO stesso, presso la sede centrale del CNR, congrui spazi opportunamente attrezzati.

Art. 7 - Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni devono essere presenti almeno i 2/3 dei componenti del CPO

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Verbali

I verbali delle riunioni devono contenere l’indicazione delle presenze, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e delle eventuali posizioni difformi espresse.

Il verbale, approvato di norma nella riunione successiva, è distribuito ai singoli membri del Comitato. I verbali verranno resi pubblici nelle forme e nei modi scelti dal CPO

Art. 9 - Rapporto sull'attività

Il CPO monitora la realizzazione dei piani di attuazione delle azioni positive. di cui all’art 3, confrontando i risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati e ne controlla la stabilità nel tempo.

Al termine di ogni anno solare o al raggiungimento degli obiettivi significativi, il Comitato, presenta agli Organi dell’Ente una relazione sull’attività svolta. Detta relazione viene trasmessa dal CPO alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

Art. 10 - Fondo annuale

Per tutte le necessità connesse all’attività del CPO è istituito dal CNR uno specifico fondo annuale, cui dovranno confluire anche eventuali finanziamenti erogati dalla UE, dallo Stato e da altri organismi pubblici.

Il CPO predispone un piano annuale di attività corredato da un preventivo di spesa e lo presenta agli Organi competenti.

Art. 11 - Diffusione delle informazioni

Il CPO adotta ogni strumento utile alla diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività o più in generale di quelle relative ai temi attinenti alle pari opportunità.

Per favorire la più ampia divulgazione delle suddette informazioni, il CPO trasmette la relativa documentazione ad un referente (indicato da ciascuna Struttura Scientifica, Amministrativa o Tecnologica) che ne cura sia la raccolta sia la pubblicità.

L’ Ente si impegna a valorizzare e pubblicizzare con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal Comitato.

Art. 12 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. Le proposte di modifica possono essere presentate su richiesta di almeno la metà dei componenti con deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato stesso.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della normativa legislativa di settore e contrattuale di comparto.